Due ex soci di una società estinta hanno impugnato una cartella di pagamento per debiti fiscali della società. Lamentavano che l'atto non specificasse correttamente il loro titolo di successori. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che l'impugnazione della cartella di pagamento, basata su una sentenza non definitiva, può vertere solo su vizi propri dell'atto (regolarità, notifica, importo) e non sul merito della pretesa tributaria, che deve essere discusso nel giudizio principale contro l'accertamento fiscale.
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