Una società turistica ha impugnato un sollecito di pagamento per la tassa rifiuti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, nel frattempo, l'ente locale aveva notificato un avviso di accertamento formale per la stessa pretesa, che era stato a sua volta impugnato e deciso con sentenza definitiva. Questa dinamica ha causato una perdita di interesse nel giudizio originario sull'atto atipico. La decisione chiarisce l'importanza strategica di concentrare la difesa sull'atto impositivo tipico, che assorbe le contestazioni precedenti. L'inammissibilità del ricorso principale ha reso inefficace anche il ricorso incidentale del Comune.
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