Un'azienda ottiene dal Tribunale l'annullamento di alcuni avvisi di addebito emessi dall'ente previdenziale. Quest'ultimo propone appello, ma non si presenta a due udienze consecutive. La Corte d'Appello dichiara quindi l'improcedibilità del gravame, ma decide per la compensazione delle spese di lite tra le parti, motivando genericamente con la condotta processuale. L'azienda ricorre in Cassazione, contestando la violazione delle regole sulla ripartizione delle spese. La Suprema Corte accoglie il ricorso: la compensazione delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate. La semplice natura della pronuncia di improcedibilità non giustifica tale scelta. La sentenza viene cassata con rinvio.
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