Un Contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI emessi da un Comune per gli anni dal 2006 al 2009. Dopo un primo annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, la Commissione Tributaria Regionale ha rideterminato il valore imponibile delle aree a 90 euro al metro quadro. Il Contribuente ha proposto un nuovo ricorso per Cassazione, lamentando l'improcedibilità del giudizio per presunti ritardi della pubblica amministrazione e contestandone la stima economica. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il giudizio di rinvio tributario costituisce la naturale prosecuzione della causa precedente e non un processo autonomo. Inoltre, la valutazione del valore di mercato dei terreni si fonda su elementi di prova validi e motivati, non riesaminabili in sede di legittimità. Il Contribuente deve quindi pagare le spese processuali.
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