Un commerciante ha impugnato un'ingiunzione di pagamento per tasse locali perché la precedente notifica dell'avviso di accertamento era avvenuta presso il locale commerciale in affitto anziché presso la sua residenza. L'atto era stato consegnato a un soggetto sconosciuto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che per le imprese individuali la notifica dell'avviso di accertamento deve essere eseguita presso il domicilio fiscale, che coincide con la residenza della persona fisica. Poiché la notifica dell'atto preliminare era nulla, tale vizio ha travolto anche la successiva ingiunzione di pagamento per nullità derivata. Il contribuente ha vinto la causa e l'ingiunzione è stata definitivamente annullata.
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