Una società di raccolta scommesse, non collegata al totalizzatore nazionale, ha contestato un avviso di accertamento sull'imposta unica sulle scommesse. L'azienda sosteneva di aver diritto al nuovo sistema di tassazione basato sul margine (differenza tra giocate e vincite), più favorevole. L'Agenzia delle Entrate si è opposta, affermando che tale regime è riservato solo agli operatori legali e regolarizzati. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo un principio chiaro: gli operatori che operano al di fuori del circuito legale, senza collegamento al sistema centrale, non possono beneficiare della tassazione sul margine e restano soggetti al più severo metodo di calcolo forfetario.
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