Una società portuale ha contestato la richiesta della Regione Toscana di pagare l'imposta sulle concessioni statali per l'uso di banchine portuali nel 2007. La contribuente sosteneva che il tributo non fosse dovuto perché il canone era stabilito in via discrezionale dall'Autorità Portuale e non direttamente dalla legge, violando la riserva di legge. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'imposta sulle concessioni statali è dovuta, poiché la legge fissa i criteri generali del tributo. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso sulle sanzioni: a causa della forte incertezza sulle regole e dei comportamenti contraddittori degli enti pubblici, le sanzioni amministrative sono state annullate. La società vince parzialmente, ottenendo lo sgravio totale delle sanzioni.
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