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Imposta Sulle Concessioni Statali

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Imposta sulle concessioni statali: la cooperativa deve pagare
Una società cooperativa ha impugnato un avviso di accertamento della Regione Toscana relativo all'anno 2009. L'atto richiedeva il pagamento dell'imposta sulle concessioni statali per l'uso di aree nel porto di Marina di Carrara. La Commissione tributaria regionale aveva dato ragione alla società, ritenendo che il tributo non si applicasse alle concessioni rilasciate direttamente dall'Autorità portuale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della Regione. I giudici hanno chiarito che l'imposta è dovuta per il solo fatto oggettivo di occupare beni del demanio statale, a prescindere dall'ente che rilascia l'atto di concessione. Inoltre, la legge regionale del 2012 che ha escluso tale tributo per il futuro non ha valore retroattivo per l'anno 2009.
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Imposta sulle concessioni statali: Regione batte impresa
Una società ha impugnato un avviso di accertamento emesso dalla Regione per il mancato pagamento dell'imposta sulle concessioni statali relativa all'anno 2008. La concessione demaniale marittima era stata rilasciata dall'Autorità Portuale. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla società, ritenendo escluse dal tributo le concessioni delle autorità portuali. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della Regione. I giudici hanno chiarito che l'imposta sulle concessioni statali si applica all'uso effettivo del bene demaniale, a prescindere dall'ente che rilascia l'atto. Inoltre, l'esenzione introdotta dalla legge regionale nel 2012 non ha valore retroattivo per l'anno 2008. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata e la società è stata condannata a pagare il tributo dovuto.
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Imposta sulle concessioni statali: sì al tributo, no alle sanzioni
Una società portuale ha contestato la richiesta della Regione Toscana di pagare l'imposta sulle concessioni statali per l'uso di banchine portuali nel 2007. La contribuente sosteneva che il tributo non fosse dovuto perché il canone era stabilito in via discrezionale dall'Autorità Portuale e non direttamente dalla legge, violando la riserva di legge. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'imposta sulle concessioni statali è dovuta, poiché la legge fissa i criteri generali del tributo. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso sulle sanzioni: a causa della forte incertezza sulle regole e dei comportamenti contraddittori degli enti pubblici, le sanzioni amministrative sono state annullate. La società vince parzialmente, ottenendo lo sgravio totale delle sanzioni.
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