Una società privata stipulava con un Comune una convenzione per il noleggio e l'installazione di dispositivi per rilevare le infrazioni stradali. L'accordo prevedeva un compenso parametrato ai verbali accertati e incassati. In seguito al recesso anticipato dell'ente locale, l'impresa chiedeva gli indennizzi previsti dalla legge. Il giudice di secondo grado dichiarava la nullità del contratto d'appalto per illiceità dell'oggetto e violazione delle norme sulla destinazione dei proventi delle sanzioni. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la clausola di compenso legata agli incassi non determina alcuna nullità, poiché le modifiche normative restrittive introdotte nel 2010 non sono retroattive. I giudici di legittimità hanno così disposto un nuovo giudizio.
Continua »