L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'esclusione fiscale dei contributi erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano a un'azienda di autotrasporto locale. La Corte di Cassazione ha chiarito le regole sulla tassazione contributi trasporto pubblico. Per le imposte dirette, i contributi destinati a coprire le perdite strutturali delle aziende di trasporto non sono tassabili come ricavi. Per l'IVA, invece, la tassazione dipende dalla funzione del contributo. Se il denaro pubblico serve a ridurre direttamente il prezzo del biglietto per i passeggeri, la somma deve essere assoggettata a IVA. Poiché i giudici d'appello non hanno verificato questo collegamento diretto tra il contributo e la riduzione delle tariffe, la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente all'IVA, rinviando la causa per un nuovo esame.
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