Un'agenzia per il lavoro ha detratto l'imposta pagata per l'acquisto di servizi didattici finanziati tramite un fondo bilaterale. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, ritenendo che si applicasse l'esenzione IVA corsi di formazione e recuperando a tassazione oltre due milioni di euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società contribuente. I giudici hanno chiarito che, in base alla legge di interpretazione autentica del 2024, le prestazioni di formazione finanziate dal fondo bilaterale e rivolte alle agenzie di somministrazione sono imponibili ai fini IVA. Di conseguenza, non si applica l'esenzione e la detrazione operata dalla società è pienamente legittima. La Suprema Corte ha quindi annullato definitivamente l'atto impositivo, decretando la vittoria del contribuente.
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