Un dipendente pubblico chiede al suo datore di lavoro, la Pubblica Amministrazione, il riconoscimento di titoli di studio per la progressione di carriera. L'Amministrazione nega la richiesta. Il lavoratore si rivolge al giudice amministrativo, ma la Corte di Cassazione chiarisce il corretto riparto di giurisdizione nel pubblico impiego. La controversia non riguarda un interesse legittimo contro un potere pubblico, ma un diritto soggettivo che nasce dal contratto di lavoro. Pertanto, la competenza a decidere spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non al TAR. La richiesta del lavoratore è finalizzata a ottenere un vantaggio nell'ambito del rapporto di lavoro, che è di natura privatistica.
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