La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24631/2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato tardivamente da un avvocato impegnato in un affidamento preadottivo. I giudici hanno chiarito che il legittimo impedimento dell'avvocato previsto dall'art. 81 bis disp. att. c.p.c. non sospende automaticamente i termini per le impugnazioni, ma si applica solo alla gestione del calendario del processo. Per i termini perentori scaduti, resta necessaria la richiesta di rimessione in termini, provando una causa non imputabile e di carattere assoluto.
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