Una società holding ha impugnato il rifiuto dell'esenzione fiscale sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di quote di una società partecipata. La società partecipata gestiva due rami d'azienda: uno agricolo (dato in affitto) e uno dedicato a matrimoni ed eventi. I giudici di merito avevano negato l'applicazione del Regime PEX, ritenendo l'attività non commerciale basandosi solo sul fatturato del ramo agricolo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della holding. I giudici hanno stabilito che, per verificare la natura commerciale o immobiliare della società ai fini dell'esenzione, non si deve guardare al fatturato o all'attività svolta, ma al valore corrente degli immobili impiegati rispetto all'attivo patrimoniale complessivo. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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