La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità dell'imposta regionale benzina (IRBA), rigettando il ricorso di un Ente Regionale contro una Contribuente. La vicenda nasce da un avviso di accertamento per l'IRBA del 2004. I giudici hanno stabilito che questa tassa contrasta con la direttiva europea 2008/118/CE. In base al principio del primato del diritto UE, la norma nazionale che istituiva l'imposta deve essere disapplicata dal giudice. Di conseguenza, la pretesa di pagamento è stata annullata fin dall'origine, non per prescrizione, ma perché basata su una legge inapplicabile. La Contribuente ha quindi vinto la causa e non deve versare nulla.
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