Un guidatore ha compiuto atti aggressivi e intimidatori contro un conducente concorrente per impedire il trasporto di turisti. I comportamenti violenti comprendevano minacce, scontri fisici e il danneggiamento dell'autovettura della vittima. Il responsabile è stato accusato del reato di illecita concorrenza con minaccia e di calunnia per aver falsamente incolpato la persona offesa. La Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza delle condotte illecite e la solidità delle prove testimoniali. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno preso atto del lungo tempo trascorso dai fatti, avvenuti nel mese di agosto 2016. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio perché i reati si sono estinti per intervenuta prescrizione.
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