L'Imputato è stato condannato per minacce e per aver appiccato il fuoco al furgone di una delle vittime. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di idoneità intimidatoria della minaccia, sul presupposto che il passato criminale delle vittime impedisse loro di provare timore. Inoltre, la difesa ha contestato la ricostruzione indiziaria dell'incendio e l'applicazione della recidiva. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'idoneità intimidatoria della minaccia si valuta su base oggettiva, con un criterio medio, senza che la personalità della vittima possa escludere il reato. Le informazioni confidenziali della polizia sono state dichiarate inutilizzabili. La sequenza logica delle frasi minatorie e il successivo incendio costituiscono indizi concordanti oltre ogni ragionevole dubbio. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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