L'Amministratore di una società e di un consorzio, dichiarati falliti, è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. L'imputato aveva prelevato circa 140.000 euro dalle casse sociali senza alcuna delibera assembleare, qualificando tali somme come compensi personali o rimborsi spese. La difesa sosteneva l'esistenza di un gruppo societario di fatto per giustificare i passaggi di denaro e beni tra le due realtà. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Amministratore. I giudici hanno chiarito che il prelievo di somme a titolo di compenso, in assenza di una delibera e di prove sulla congruità rispetto al lavoro svolto, configura il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Inoltre, la tesi del gruppo societario è stata respinta per la totale mancanza di prove circa i vantaggi compensativi per la società fallita.
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