La Corte di Cassazione ha stabilito che il semplice rapporto di parentela tra i soci di diverse aziende non è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un collegamento societario e gruppo di imprese. Di conseguenza, i trasferimenti di denaro tra queste società non possono essere automaticamente considerati operazioni infragruppo esenti da tassazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi legittimamente qualificato tali movimenti come sopravvenienze attive (ricavi straordinari), tassandoli come reddito d'impresa. Per ottenere l'esenzione fiscale, l'azienda avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa di un'effettiva attività di direzione e coordinamento da parte di una società capogruppo, prova che in questo caso è mancata.
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