La Corte d'Appello di Bari ha rigettato un'istanza di sospensione dell'esecutività di una sentenza. Il provvedimento chiarisce che, in materia locatizia, la sospensione è concessa solo in caso di 'gravissimo danno', che non può consistere nella generica difficoltà economica derivante dal pagamento, ma richiede la prova di un pregiudizio ulteriore e specifico ('quid pluris') che l'appellante non ha fornito.
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