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Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)

Definizione

Elenchi su base provinciale utilizzati per l'attribuzione di incarichi di supplenza a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Abilitazione insegnamento: i 24 CFU non bastano
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12416/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di reclutamento scolastico. Ha chiarito che il possesso di una laurea magistrale e di 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) non costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento. Tali requisiti consentono soltanto l'accesso ai concorsi pubblici, ma non l'inserimento nelle fasce delle graduatorie riservate ai docenti abilitati. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione, ribaltando le precedenti decisioni di merito e sottolineando la netta distinzione tra titolo di studio e abilitazione professionale.
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24 CFU e laurea: non bastano per le graduatorie docenti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26914/2024, ha stabilito che il possesso congiunto di 24 CFU e laurea non equivale all'abilitazione all'insegnamento. Di conseguenza, tali titoli non sono sufficienti per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali o nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. La Corte ha chiarito che questi requisiti consentono solo la partecipazione ai concorsi, ma non conferiscono la qualifica di docente abilitato, ribadendo la netta distinzione tra titolo di studio e titolo abilitante.
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24 CFU abilitazione: non basta la laurea per le GPS
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12210/2025, ha stabilito un principio fondamentale per il mondo della scuola. Il caso riguardava una docente che, in possesso di laurea e 24 CFU, richiedeva l'inserimento nelle fasce più alte delle graduatorie per le supplenze (GPS e graduatorie d'istituto), equiparando i suoi titoli a un'abilitazione all'insegnamento. Mentre la Corte d'Appello le aveva dato ragione, la Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno chiarito che la laurea e i 24 CFU costituiscono unicamente un requisito per partecipare ai concorsi, ma non equivalgono al 'titolo di abilitazione', che si ottiene solo con il superamento di specifici percorsi o concorsi. Di conseguenza, il possesso dei soli 24 CFU e della laurea non è sufficiente per accedere alle fasce riservate ai docenti abilitati.
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