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Graduatorie d'istituto

Definizione

Elenchi di candidati utilizzati dai singoli dirigenti scolastici per l'assegnazione delle supplenze temporanee.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Supplenze annuali: il posto vacante vince sulle graduatorie
Un cuoco appartenente al personale ATA ha contestato la scadenza del proprio contratto a tempo determinato, fissata al 30 giugno anziché al 31 agosto. Il lavoratore sosteneva di aver diritto a supplenze annuali poiché il posto occupato era vacante nell'organico di diritto. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda, ritenendo legittimo il termine del 30 giugno in quanto l'amministrazione aveva attinto dalle graduatorie d'istituto a causa dell'esaurimento di quelle permanenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che la natura del posto vacante determina la durata del contratto, indipendentemente dalla graduatoria utilizzata per il reclutamento.
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Supplenze annuali ATA: la Cassazione batte la burocrazia
Un assistente tecnico della scuola, appartenente al personale ATA, ha contestato la durata dei suoi contratti a termine per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010. L'amministrazione aveva fissato la scadenza al 30 giugno anziché al 31 agosto. Il lavoratore ha richiesto il riconoscimento del diritto alle supplenze annuali, poiché i posti occupati erano vacanti nell'organico di diritto. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda perché l'assunzione era avvenuta tramite graduatorie d'istituto e non permanenti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che la natura del posto (vacante e disponibile entro il 31 dicembre) determina la durata annuale del contratto, a prescindere dalla graduatoria utilizzata per il reclutamento. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Giurisdizione graduatorie ATA: chi decide? Cassazione
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha risolto un conflitto di giurisdizione riguardante le graduatorie del personale ATA. Il caso verteva sulla richiesta di una lavoratrice di vedersi riconosciuto un punteggio per servizi prestati tramite cooperative in scuole pubbliche. Dopo che sia il Tribunale ordinario che il TAR si erano dichiarati incompetenti, la Cassazione ha stabilito che la giurisdizione sulle graduatorie ATA, quando si contesta la mancata attribuzione di un punteggio basato su norme esistenti, spetta al giudice ordinario. La competenza del giudice amministrativo sussiste solo se si impugna l'atto normativo generale che disciplina le graduatorie stesse.
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