La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha risolto un conflitto di giurisdizione riguardante le graduatorie del personale ATA. Il caso verteva sulla richiesta di una lavoratrice di vedersi riconosciuto un punteggio per servizi prestati tramite cooperative in scuole pubbliche. Dopo che sia il Tribunale ordinario che il TAR si erano dichiarati incompetenti, la Cassazione ha stabilito che la giurisdizione sulle graduatorie ATA, quando si contesta la mancata attribuzione di un punteggio basato su norme esistenti, spetta al giudice ordinario. La competenza del giudice amministrativo sussiste solo se si impugna l'atto normativo generale che disciplina le graduatorie stesse.
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