Una struttura sanitaria privata ha richiesto il pagamento di prestazioni fornite a un'Azienda Sanitaria Locale. L'ASL ha rifiutato il pagamento, eccependo un controcredito derivante da presunte prestazioni inappropriate. La Corte di Cassazione ha stabilito che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché la domanda principale ha natura patrimoniale e riguarda l'esecuzione di un rapporto di tipo concessorio. L'eccezione dell'ASL, basata su un atto di controllo amministrativo, non è sufficiente a spostare la giurisdizione al giudice amministrativo, ma attiene solo al merito della causa.
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