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Giurisdizione Contrattuale

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Giurisdizione contrattuale: azienda estera giudicata in Italia
Un'azienda estera si è opposta al pagamento di una fornitura di merci richiesto dal fallimento di una società italiana. L'opponente sosteneva che il giudice italiano non avesse la giurisdizione contrattuale, ritenendo competente il giudice del proprio paese di domicilio (Olanda). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda estera. I giudici hanno confermato che la clausola di consegna "franco fabbrica" pattuita tra le parti colloca il luogo di consegna in Italia. Di conseguenza, sorge la giurisdizione contrattuale del giudice italiano per risolvere la controversia sul pagamento. Inoltre, l'azione di recupero crediti ordinaria promossa dal fallimento non rientra tra le procedure concorsuali escluse dai regolamenti europei sulla giurisdizione. L'azienda estera perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali.
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Giurisdizione contrattuale: decide il giudice italiano
La Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione contrattuale del giudice italiano in una controversia tra creditrici italiane e uno studio legale danese. Quest'ultimo deteneva fondi derivanti da una transazione internazionale. La Corte ha stabilito che il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento è il domicilio delle creditrici in Italia, radicando così la competenza del tribunale italiano secondo il Regolamento UE 1215/2012.
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Giurisdizione contrattuale: il luogo dei servizi
Una risparmiatrice italiana ha citato in giudizio un promotore finanziario residente in Svizzera per presunti illeciti nella gestione di investimenti. I tribunali di merito avevano negato la giurisdizione italiana, qualificando la controversia come extra-contrattuale. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando la giurisdizione contrattuale del giudice italiano. Il principio chiave è che, ai fini della giurisdizione, si deve guardare alla domanda dell'attore (petitum sostanziale), che delineava un rapporto di consulenza finanziaria. Poiché tale servizio si svolgeva in Italia, la competenza è del tribunale italiano, secondo la Convenzione di Lugano.
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