Un produttore agricolo ha citato in giudizio l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per ottenere la restituzione di circa cinquanta euro trattenuti indebitamente da un contributo. L'Agenzia ha risposto con una domanda riconvenzionale di millecinquecento euro per danno d'immagine. Il Giudice di Pace ha accolto la domanda del produttore. Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile l'appello del produttore, ritenendo che la causa, di valore minimo, fosse soggetta a un giudizio secondo equità e quindi non appellabile. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la presenza di una domanda riconvenzionale da decidere secondo diritto attira l'intera causa sotto le regole ordinarie. Di conseguenza, l'intera controversia deve essere decisa secondo diritto, rendendo la sentenza pienamente appellabile. La decisione del Tribunale è stata cassata con rinvio.
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