Il titolare di un caseificio ha subito una condanna a quindici giorni di arresto per il reato di frode alimentare mozzarella DOP. L'imprenditore ha commercializzato il prodotto caseario dichiarandolo come pura mozzarella di bufala, ma l'impasto conteneva tra il 40% e il 50% di latte di vacca. La Corte di Cassazione ha confermato la penale responsabilità del legale rappresentante dell'azienda artigiana, respingendo ogni doglianza. I giudici hanno chiarito che grava sull'amministratore un preciso dovere di vigilanza sul ciclo produttivo e sui dipendenti. La percentuale consistente di latte vaccino esclude la particolare tenuità dell'offesa, poiché altera l'essenza stessa del prodotto tutelato. Inoltre, i precedenti penali specifici dell'imputato impediscono la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando l'imprenditore al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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