Il Contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento del Comune relativi all'ICI per un terreno edificabile, ma gravato da vincoli come elettrodotti e destinazione pubblica. La CTR ha ridotto il valore del terreno del 60% in modo forfettario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente, stabilendo che la valutazione aree edificabili ICI non può basarsi su percentuali arbitrarie. Trattandosi di un giudizio di impugnazione-merito, il giudice tributario deve compiere una stima autonoma e rigorosa basata sui parametri di legge (ubicazione, indice di edificabilità, vincoli concreti), senza sollevare l'amministrazione dall'onere della prova. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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