I Contribuenti hanno impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta di registro per l'acquisto di un immobile. A seguito di una decisione di rinvio da parte della Corte di Cassazione, nessuna delle parti ha riassunto la causa nei termini stabiliti. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha notificato la cartella di pagamento. I Contribuenti hanno eccepito la prescrizione del credito tributario, sostenendo che il termine decennale decorresse dalla notifica originaria dell'accertamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la mancata riassunzione rende definitivo l'avviso di accertamento. Pertanto, la prescrizione del credito tributario decorre unicamente dalla scadenza del termine per riassumere il processo. La pretesa fiscale risulta pienamente legittima.
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