Un Lavoratore, un rider, è stato condannato per rapina aggravata. Ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo l'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e contestando il bilanciamento delle circostanze. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il danno non era di speciale tenuità, considerando il valore del bene sottratto (un telefonino essenziale per il lavoro del rider) e gli effetti pregiudizievoli subiti dalla vittima. La restituzione del bene non ha modificato questa valutazione. La Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nel bilanciare le circostanze.
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