Un conducente è stato condannato per guida in stato di ebbrezza, avendo causato un incidente stradale notturno. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando irregolarità procedurali del processo, la validità dell'aggravante legata all'incidente (sostenendo un guasto ai freni) e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che le presunte irregolarità procedurali non costituivano vizi sanzionabili e che l'aggravante di aver provocato un incidente per guida in stato di ebbrezza richiede solo un collegamento materiale tra l'incidente e lo stato di alterazione, non un nesso causale diretto. Il conducente è stato condannato al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende.
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