Una società, dopo aver concesso in affitto la propria azienda, si opponeva al pignoramento eseguito da un suo creditore presso la società affittuaria. La controversia verteva sulla clausola contrattuale che autorizzava l'affittuaria a pagare i debiti della concedente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'interpretazione contratto è di competenza esclusiva dei giudici di merito e non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di legittimità, se non per vizi specifici che non sono stati riscontrati nel caso di specie.
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