Un uomo, condannato per i reati di lesioni personali e minaccia, presenta ricorso in Cassazione contestando la valutazione delle prove e la credibilità dei testimoni. La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché l'imputato solleva semplici questioni di fatto, già ampiamente analizzate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici confermano che le dichiarazioni della vittima sono del tutto attendibili, essendo supportate dalla presenza di un testimone oculare e da un referto medico. Al contrario, le testimonianze della difesa presentano evidenti incongruenze. L'imputato viene quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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