Un appaltatore ha citato in giudizio i committenti per il saldo di lavori edili. I committenti sostenevano di aver pagato più del dovuto, esibendo delle ricevute. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che le ricevute fossero parzialmente duplicate, condannando i committenti al pagamento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, specificando che la valutazione sulla duplicazione di una quietanza di pagamento spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
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