La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34930/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso che, pur denunciando una violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha ribadito che il ricorso in Cassazione è limitato al controllo di legittimità e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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