La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un individuo condannato per il reato di evasione. La Corte ha stabilito che i motivi dell'appello erano una mera ripetizione di argomenti già respinti in secondo grado. Inoltre, ha confermato che la decisione sulla concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, come nel caso di specie, dalla durata e reiterazione della condotta illecita. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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