L'Imputato ha concordato con la Procura una pena patteggiata dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare. Subito dopo la sentenza, il difensore dell'Imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando la misura della pena e sostenendo un vizio di motivazione del giudice. La Corte di Cassazione ha respinto l'istanza senza formalità di udienza. I giudici hanno chiarito che il ricorso contro il patteggiamento è consentito solo per vizi eccezionali, come l'illegalità della sanzione o l'errore sulla qualificazione giuridica. La contestazione sul calcolo della pena concordata rende l'impugnazione inammissibile. L'accordo ratificato vincola le parti e non permette ripensamenti postumi. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell'Imputato e gli ha inflitto il pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende per aver promosso un giudizio manifestamente privo di fondamento.
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