Il Condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che confermava il calcolo della pena da espiare. Il difensore contestava l'errata applicazione dell'indulto rispetto al tetto massimo di legge e il mancato computo di oltre un anno di carcerazione già sofferta. Nelle more del giudizio di legittimità, la Procura Generale ha emesso un nuovo provvedimento che ha sostituito il precedente conteggio a seguito di un'ulteriore sentenza definitiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il nuovo cumulo delle pene ha cancellato gli effetti dell'atto originario. Di conseguenza, il ricorrente non ottiene la rideterminazione della vecchia sanzione, ma evita la condanna al pagamento delle spese di giustizia e della sanzione pecuniaria.
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