La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 337/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di distanze tra costruzioni. Il caso riguardava una scala esterna costruita in violazione delle norme. I proprietari sostenevano che la successiva cessione dell'area intermedia al Comune, destinata a verde pubblico, rendesse inapplicabili tali norme. La Corte ha rigettato il ricorso, precisando che l'esenzione prevista dall'art. 879 c.c. vale solo se l'area interposta è una via o una piazza pubblica, e non una generica area di proprietà comunale come un parco o un parcheggio.
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