Un lavoratore ha richiesto l'indennità di disoccupazione dopo la fine di un contratto subordinato, omettendo però di comunicare all'ente previdenziale l'esistenza di una partita IVA già attiva. La Corte d'Appello aveva inizialmente dato ragione al cittadino, sostenendo che l'obbligo di comunicazione entro trenta giorni riguardasse solo le attività avviate dopo l'inizio della disoccupazione. L'ente previdenziale ha impugnato la decisione, sostenendo che il silenzio del beneficiario impedisce i controlli sulla compatibilità del reddito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la Decadenza dalla NASpI opera anche se l'attività autonoma preesisteva al licenziamento. Il termine di trenta giorni per dichiarare il reddito presunto decorre, in questo caso, dalla data di presentazione della domanda amministrativa per ottenere il beneficio.
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