La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un contribuente destinatario di un accertamento sintetico tramite Redditometro per l'anno 2006, basato sul possesso di un'auto e di un immobile. Il contribuente ha eccepito l'illegittimità dell'atto poiché l'accertamento relativo all'anno precedente (2005), fondato sui medesimi beni, era stato annullato con sentenza definitiva. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il requisito dello scostamento biennale è una condizione di legittimità essenziale. Se uno dei due anni necessari per integrare la biennalità viene annullato dal giudice, l'intero impianto dell'accertamento decade per mancanza del presupposto temporale minimo previsto dalla legge.
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