Un uomo condannato all'ergastolo per omicidio aggravato ha presentato una istanza di revisione basata sulle dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia. Secondo la difesa, tale testimonianza avrebbe dimostrato l'estraneità del condannato al gruppo di fuoco responsabile del delitto. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo la nuova prova non persuasiva e in contrasto con le dichiarazioni concordanti di numerosi altri collaboratori già valutate nei precedenti gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, sottolineando che la prova nuova deve possedere una forza dimostrativa tale da scardinare l'intero impianto probatorio esistente. Poiché la nuova testimonianza è intervenuta a decenni di distanza e mancava di riscontri esterni, l'istanza di revisione è stata rigettata, mantenendo ferma la condanna definitiva.
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