Il Condannato ha presentato ricorso per ottenere lo scomputo di un periodo di carcerazione preventiva sofferto tra il 2004 e il 2005. Egli chiedeva l'applicazione della fungibilità della detenzione in relazione a una condanna definitiva per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Secondo la difesa, le condotte illecite erano cessate nel 2005, rendendo legittima la detrazione della pena già scontata. La Corte d'Appello ha tuttavia rigettato l'istanza, accertando che l'attività criminale e la partecipazione al gruppo erano proseguite anche dopo la scarcerazione del 2008. La Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che in sede di esecuzione non si possono rimettere in discussione i fatti accertati in sentenza. Di conseguenza, Il Condannato non ottiene alcuno sconto di pena e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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