La Corte di Cassazione ha stabilito che un contribuente non può avvalersi della sentenza favorevole ottenuta da un coobbligato solidale se ha già un giudicato sfavorevole a suo carico. La sentenza personale e definitiva prevale, impedendo l'estensione degli effetti positivi. Inoltre, la Corte ha chiarito che un avviso di liquidazione emesso sulla base di una sentenza passata in giudicato non è un "atto impositivo" e, pertanto, non può essere oggetto di definizione agevolata.
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