Un'azienda di trasporti pubblici ha chiesto il rimborso di oltre 722 mila euro per l'IRAP versata nel 2010, rivendicando il diritto alla deduzione cuneo fiscale IRAP. L'Agenzia delle Entrate aveva rifiutato il rimborso, sostenendo che l'azienda operasse in regime di concessione e a tariffa, condizioni che escludono il beneficio. La Corte di Cassazione ha invece dato ragione all'azienda. I giudici hanno chiarito che l'esclusione si applica solo se concorrono sia una vera concessione (con trasferimento del rischio d'impresa) sia una tariffa effettivamente remunerativa (capace di generare profitto). Nel caso specifico, l'azienda operava tramite un appalto di servizi con corrispettivo fisso, gestendo il servizio in perdita e riversando tutti gli incassi dei biglietti al Comune. Di conseguenza, l'azienda ha pieno diritto al rimborso.
Continua »