L'Agenzia delle Entrate ha sanzionato una società consorziata per presunte irregolarità nella fatturazione. Dopo varie fasi processuali, la controversia è giunta in sede di giudizio di rinvio. Nel frattempo, un'altra sentenza definitiva aveva annullato l'avviso di accertamento originario da cui derivavano le sanzioni. Il giudice del rinvio ha ignorato questa circostanza. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il giudicato esterno nel processo tributario formatosi durante il giudizio di riassunzione deve essere rilevato d'ufficio. Poiché l'atto presupposto era stato annullato in via definitiva, anche le sanzioni derivate perdono validità. La Suprema Corte ha annullato la sentenza e deciso nel merito, accogliendo il ricorso della società.
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