L'Imputato ha richiesto la restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna, sostenendo di non aver conosciuto la data dell'udienza a causa di un difetto di comunicazione del proprio difensore di fiducia. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la richiesta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Imputato, confermando che la restituzione nel termine richiede la prova rigorosa di un caso fortuito o di una forza maggiore. L'errore o la mancata comunicazione da parte del difensore di fiducia, presente all'udienza in cui è stato disposto il rinvio, non costituisce un errore scusabile o un evento imprevedibile esterno, bensì rientra nella sfera professionale del mandato difensivo. L'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali.
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