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Girata per l'incasso

Definizione

Operazione con cui il beneficiario di un assegno (anche non trasferibile) lo cede a una banca al solo scopo di farlo incassare per proprio conto, conferendole un mandato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Responsabilità banca per assegno non trasferibile: esito e limiti
Una società assicurativa ha contestato il pagamento di un assegno non trasferibile effettuato a favore di un soggetto non legittimato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso escludendo la responsabilità banca per assegno non trasferibile. I giudici hanno chiarito che l'istituto di credito non risponde a titolo di responsabilità oggettiva. La banca può infatti dimostrare di aver agito con la diligenza professionale richiesta dall'articolo 1176 del Codice Civile. Nel caso specifico, l'assegno non presentava anomalie visibili, l'identità del beneficiario coincideva con quella di un cliente pregresso e i controlli nella stanza di compensazione sono stati eseguiti correttamente. Per questi motivi, il rigetto del ricorso ha confermato la correttezza dell'operato bancario, condannando la società assicurativa alle spese di giudizio.
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Assegno di traenza: posta ordinaria e colpa del mittente
Una società assicurativa spedisce per posta ordinaria un assegno di traenza non trasferibile da 4.450 euro. Un impostore sottrae il titolo e lo incassa aprendo contestualmente un libretto di risparmio con una patente valida non contraffatta. L'assicurazione cita l'intermediario postale per ottenere il rimborso integrale, imputandogli scarsa diligenza nei controlli. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'intermediario postale. Da un lato, la spedizione di un assegno tramite posta ordinaria costituisce concorso di colpa del mittente per esposizione volontaria a un rischio eccessivo. Dall'altro, l'operatore allo sportello adempie ai suoi doveri identificando il cliente mediante un documento valido senza segni visibili di falsificazione, non sussistendo l'obbligo di ulteriori controlli anagrafici.
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Precetto su assegno: nullo se non è trascritto tutto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13373/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla validità del precetto su assegno. Un creditore aveva notificato un precetto basato su un assegno circolare, omettendo però di trascrivere il retro del titolo. L'istituto bancario debitore si è opposto, eccependo la nullità dell'atto. La Corte ha accolto l'opposizione, chiarendo che la mancata trascrizione integrale impedisce al debitore di verificare la legittimazione del creditore (ad esempio, l'esistenza di una girata per l'incasso a una banca), pregiudicando il suo diritto di difesa e rendendo nullo il precetto.
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