Il Creditore ha richiesto un decreto ingiuntivo contro il Debitore per il pagamento di oltre trentamila euro, basandosi su due assegni girati in bianco. Il Debitore si è opposto sostenendo che i titoli erano stati consegnati solo come assegno in garanzia per un mutuo già restituito. La Corte d'Appello ha revocato il decreto, ritenendo l'assegno nullo e privo di valore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Creditore, stabilendo che anche se un assegno in garanzia è nullo come titolo di credito, esso conserva pieno valore come promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile. Di conseguenza, spetta al debitore dimostrare che il debito non esiste o è stato estinto. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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