LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Girata in bianco

Definizione

Firma apposta sul retro di un assegno o di un altro titolo di credito senza indicare il nome del nuovo beneficiario. Questo trasforma il titolo in un titolo 'al portatore', trasferibile con la semplice consegna.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Assegno in garanzia: titolo nullo ma il debito resta valido
Il Creditore ha richiesto un decreto ingiuntivo contro il Debitore per il pagamento di oltre trentamila euro, basandosi su due assegni girati in bianco. Il Debitore si è opposto sostenendo che i titoli erano stati consegnati solo come assegno in garanzia per un mutuo già restituito. La Corte d'Appello ha revocato il decreto, ritenendo l'assegno nullo e privo di valore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Creditore, stabilendo che anche se un assegno in garanzia è nullo come titolo di credito, esso conserva pieno valore come promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile. Di conseguenza, spetta al debitore dimostrare che il debito non esiste o è stato estinto. La sentenza è stata cassata con rinvio.
Continua »
Assegno in garanzia: la Cassazione chiarisce la prova
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che hanno revocato un decreto ingiuntivo basato su un assegno in garanzia. Si è stabilito che, quando un assegno è consegnato non per il pagamento immediato ma come garanzia di un debito, spetta al creditore dimostrare l'esistenza del rapporto sottostante. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove, inclusa l'interpretazione di elementi presuntivi come un successivo accordo di saldo del debito, è di competenza esclusiva del giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità.
Continua »
Ripetizione di indebito: no a nuove tesi in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due coniugi che chiedevano la restituzione di una somma versata tramite assegni per l'acquisto di un immobile. L'azione di ripetizione di indebito contro il terzo incassatore degli assegni è stata respinta perché le questioni giuridiche decisive, come la qualificazione degli assegni quali promesse di pagamento, sono state sollevate per la prima volta in sede di legittimità, violando il principio del divieto di domande nuove. Inoltre, il ricorso mescolava impropriamente diversi motivi di impugnazione.
Continua »