La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi. L'imputato, condannato per violazione di misure preventive, aveva presentato un appello che si limitava a reiterare doglianze già respinte in secondo grado, senza specificare gli errori nella motivazione della sentenza. La decisione sottolinea come la mancanza di specificità renda l'impugnazione non scrutinabile, comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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