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Garanzia propria

Definizione

Una situazione giuridica in cui il legame tra la causa principale e quella di garanzia è molto stretto, derivando direttamente dalla legge o dallo stesso contratto, come nel caso del venditore che garantisce per i difetti della merce.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Incompetenza territoriale del terzo chiamato: stop alle eccezioni
Una società proprietaria di un immobile avvia una causa presso il Tribunale di La Spezia contro l'inquilina per accertare la proprietà di alcune migliorie. L'inquilina chiama in causa la propria venditrice per farsi garantire in caso di perdita dei beni. Questa terza società solleva l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Padova. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della proprietaria, stabilendo che l'incompetenza territoriale del terzo chiamato non può essere eccepita da quest'ultimo se si tratta di garanzia propria e se il convenuto principale non ha sollevato obiezioni. Vince la società proprietaria originaria: la causa torna a La Spezia.
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Motore Rotto e l’Eccezione di Incompetenza Territoriale
Un automobilista fa causa a un'officina per l'installazione di un motore difettoso, scegliendo un tribunale diverso da quello della propria residenza. L'officina chiama in causa il fornitore del pezzo. Quest'ultimo solleva l'eccezione di incompetenza territoriale, chiedendo lo spostamento della causa nel foro del consumatore o presso la propria sede. Il tribunale accoglie la richiesta, ma la Cassazione ribalta la decisione. I giudici chiariscono che il foro del consumatore è un vantaggio rinunciabile dal cliente e non può essere imposto d'ufficio o dalle controparti. Inoltre, il terzo chiamato in garanzia propria non può contestare la competenza se il convenuto principale non lo ha fatto tempestivamente. La causa resta al tribunale scelto dal cliente.
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Giudizio civile di rinvio: la chiamata del terzo
La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudizio civile di rinvio, disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. dopo l'annullamento di una condanna penale, costituisce un procedimento nuovo e autonomo. Di conseguenza, si applicano integralmente le regole del processo civile, inclusa la possibilità per il convenuto di chiamare in causa un terzo a titolo di garanzia. La Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva negato tale facoltà, affermando la piena autonomia del giudizio civile e i diritti di difesa del convenuto.
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