La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudizio civile di rinvio, disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. dopo l'annullamento di una condanna penale, costituisce un procedimento nuovo e autonomo. Di conseguenza, si applicano integralmente le regole del processo civile, inclusa la possibilità per il convenuto di chiamare in causa un terzo a titolo di garanzia. La Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva negato tale facoltà, affermando la piena autonomia del giudizio civile e i diritti di difesa del convenuto.
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