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Garanzia per vizi e difformità

Definizione

L'obbligo legale dell'appaltatore di garantire che l'opera realizzata sia esente da difetti che la rendano inadatta all'uso o ne diminuiscano il valore.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Inadempimento contratto d’appalto: opera finita o no?
In una causa per inadempimento contratto d'appalto, la Corte di Cassazione ha annullato la decisione di merito che non aveva chiarito la linea di confine tra opera 'non ultimata' e opera 'ultimata ma viziata'. La Corte ha ribadito che questa distinzione è fondamentale per determinare se applicare la disciplina generale sull'inadempimento (art. 1453 c.c.) o quella speciale sulla garanzia per vizi (art. 1667 c.c.), che prevede termini di decadenza più brevi. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione dei fatti.
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Garanzia vizi appalto: clausole e interpretazione
Una società committente ha citato in giudizio l'impresa costruttrice per gravi vizi in un capannone prefabbricato. I tribunali di merito hanno respinto la domanda, interpretando una clausola contrattuale come un'esclusione totale della garanzia per vizi non strutturali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3659/2024, ha accolto il ricorso, stabilendo che la corte d'appello ha errato nell'interpretare la clausola, non considerandola nel suo contesto. La Corte ha chiarito che la limitazione della garanzia vizi appalto era riferita solo ai componenti prefabbricati e non ai difetti derivanti dall'attività di costruzione, come le infiltrazioni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Garanzia appalto: danni diversi dai vizi dell’opera
Un proprietario ha citato in giudizio un'impresa edile per vizi nei lavori e per danni arrecati all'immobile a causa di negligenza. La Corte d'Appello aveva respinto ogni richiesta, applicando i brevi termini della garanzia appalto. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, specificando che i danni estranei all'opera appaltata non rientrano nella garanzia contrattuale, ma nella più ampia responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.), soggetta a termini di prescrizione più lunghi. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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